Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 30/12/2011
n. 30176
Parti: Seccia C. Proc. Gen. Rappresentante pubbl. ed altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1913
Classificazioni: ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (I.P.A.B.; ora AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA) - In genere
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) - Natura di ente pubblico o privato - Criteri - Natura pubblica della Fondazione Banco di Napoli per l'infanzia - Sussistenza - Amministratori - Responsabilità amministrativa - Giurisdizione della Corte dei conti - Configurabilità

Al fine di stabilire la natura giuridica, se pubblica o privata, degli enti di assistenza pubblica deve farsi ricorso ai criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, che, reputato legittimo dalla Corte cost. (sent. n. 466 del 1990), enuncia criteri ricognitivi di principi generali dell'ordinamento. Pertanto, la Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'Infanzia ha natura di soggetto di diritto pubblico, attesa l'assenza del carattere associativo, la mancata costituzione da parte di privati, la nomina pubblica di sei degli otto componenti del c.d.a. e l'assenza di ispirazione religiosa; sussiste, di conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti per far valere la responsabilità amministrativa di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ipab per i danni arrecati all'ente.

Utente: assoc0422 ASSOCIAZIONE CIVILLAW - www.iusexplorer.it - 10.05.2017

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