REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2248 del 2012, proposto da: Ca. Fr. Al. in proprio e n.q. di componente del Consesso dei Successori e dei fondatori dell'IPAB Opera Pia Istituto Rizza-Rosso, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Licciardello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, 303; contro Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; nei confronti di Du. Me., n.q. di Commissario Provveditore dell'Opera Pia Rizza-Rosso; Opera Pia Istituto Rizza-Rosso, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Frediani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale; per l'annullamento - del D.A. 27.06.2012 n. 1302 dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; - del D.A. 16.09.2012 n. 1932 dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; - del verbale n. 1 del Consesso dei Successori dei Fondatori dell'Opera Pia Istituto Rizza-Rosso; della nota prot. n. 923 del 10.09.2012. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e dell'Opera Pia Istituto Rizza-Rosso; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto, preliminarmente, che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al settimo motivo di ricorso, precisando che la stessa rinuncia si estende alla domanda di annullamento del D.A. 16.9.2010 n. 1932;
Ritenuto, pertanto, che la residua controversia si incentra su questioni privatistiche relative alla gestione della fondazione odierna controinteressata;
Ritenuto che l'Opera Pia intimata ha natura privata, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, del DPCM 16.2.1990, rientra in ambito puramente civilistico, quanto meno, poiché, appunto, promossa e amministrata da soggetti privati, nonché caratterizzata dai seguenti requisiti:
a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
Rilevato che gli impugnati decreti dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro attengono al potere di controllo che la Regione siciliana esercita in generale sulle Opere Pie quale che sia la loro intrinseca natura;
Ritenuto, pertanto, che la giurisdizione sul ricorso in esame appartiene al G.O. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27 gennaio 2012, n. 1151) e che, quindi, per tale motivo, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Consegue, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., per un verso, la declaratoria del rilevato difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e, per altro verso, la contestuale declaratoria della giurisdizione dell'AGO.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., indica nell'AGO il Giudice competente presso il quale il ricorrente, nei modi e nei tempi previsti dalla richiamata disposizione, può riproporre il processo.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Istituzione intimata, che liquida in complessivi € millecinquecento/00, oltre IVA, CPA e spese generali; compensa con l'Amministrazione regionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 NOV. 2012.