In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 17 luglio 1890 n. 6972, nella parte in cui non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'Autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte cost. n. 466 del 1990). (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno ritenuto che l'Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli - ente a struttura associativa costituito per motivazioni religiose da cittadini di Bitritto con la finalità di fornire un'istruzione pubblica ai figli del popolo, amministrato dall'assemblea dei soci e da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da membri nominati dall'assemblea, ed avente un patrimonio costituito da proprie rendite e sussidi pubblici - fosse qualificabile come istituzione privata, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto con cui il Presidente della Regione, sull'erroneo presupposto della qualificazione di detto ente come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, aveva dichiarato la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione).